PCTO (ex ASL)

Il quadro normativo

La legge n. 145 del 30.12.2018 prevede la ridenominazione dell’Alternanza Scuola-Lavoro obbligatoria per tutti gli studenti degli ultimi tre anni delle scuole superiori (come previsto dalla legge n. 107/2015, c.d. “Buona Scuola”), in Percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO) con una rimodulazione del monte-ore complessivo:

  • non inferiore a 210 ore nel triennio finale degli istituti professionali;
  • non inferiore a 150 ore nel triennio finale degli istituti tecnici;
  • non inferiore a 90 ore nel triennio finale dei licei;
Nella nuova definizione assumono particolare rilevanza le finalità orientative dei percorsi e l’obiettivo di far acquisire ai giovani le competenze trasversali utili al loro futuro inserimento in qualsiasi campo lavorativo. I percorsi PCTO devono mirare allo sviluppo di competenze sia trasversali sia tecnico-professionali dello studente, spendibili nel mondo del lavoro e nell’eventuale formazione superiore. In tale prospettiva è importante che i percorsi siano progettati in maniera flessibile e personalizzata che, a partire dalle caratteristiche individuali, accompagni gradualmente lo studente al pieno sviluppo delle sue potenzialità.

L’attuazione dei percorsi In tutti gli indirizzi di studi, i PCTO si articolano in moduli didattici, attività laboratoriali teorico-pratiche, partecipazione a convegni, seminari ed incontri con esperti del mondo del lavoro, visite aziendali e tirocini presso imprese, enti pubblici o privati (ivi inclusi quelli del Terzo settore), biblioteche, associazioni culturali e sportive, centri di formazione, ordini professionali ecc. per la realizzazione degli stage formativi. Per gli studenti frequentanti i PCTO è prevista una formazione di differente livello: o una formazione generale preventiva in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di durata non inferiore a 4 ore, dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro; o una formazione specifica all’ingresso nella struttura ospitante, la cui durata varia in funzione del rischio a cui è sottoposta l’attività svolta dalla struttura ospitante: 4 ore per i settori della classe di rischio basso; 8 ore per i settori della classe di rischio medio; 12 ore per i settori della classe di rischio alto. Al riguardo il MIUR ha reso disponibile in modalità e-learning, sul portale dedicato raggiungibile al link http://www.alternanza.miur.gov.it/inizia-subito.html un percorso di formazione generale in collaborazione con l’INAIL, a cui gli studenti possono accedere gratuitamente previa registrazione da eseguire tramite la scuola. Inoltre, gli studenti coinvolti nei PCTO presso strutture ospitanti devono avere una duplice copertura assicurativa: o Infortuni e malattie professionali presso l’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro); o Responsabilità civile verso terzi presso qualsiasi compagnia assicurativa. Gli studenti che svolgono attività sportiva con enti o società riconosciuti dal CONI e gli studenti che svolgono attività lavorativa sono esonerati dall’obbligo delle attività di PCTO. Nel primo caso lo studente è tenuto a presentare una dichiarazione che attesti l’iscrizione per l’anno in corso sottoscritta dal Presidente, mentre nel secondo lo studente è tenuto a presentare copia del contratto di lavoro e un’attestazione rilasciata dal legale rappresentante dell’azienda/ente circa il profilo professionale. Tutti gli studenti, inclusi coloro che svolgono attività sportiva o lavorativa, sono tenuti alla compilazione della Relazione finale sulle esperienze effettuate, da illustrare al colloquio orale dell’Esame di Stato (come previsto dall’O.M. n. 205/2019, art. 19). E’ essenziale, pertanto, redigere con cura le relazioni che documentano le attività svolte nel triennio. Nella valutazione degli esiti delle esperienze di PCTO, attuata dai tutor scolastico e aziendale, vengono utilizzati come criteri fondamentali: la frequenza delle attività, le competenze trasversali e tecnico- professionali acquisite, la completezza e la qualità della documentazione prodotta. Inoltre, i PCTO contribuiscono alla definizione del credito formativo. La certificazione finale delle competenze acquisite con i PCTO dagli studenti al termine del percorso di studi è rappresentato dal curriculum dello studente, allegato al diploma finale rilasciato in esito al superamento dell’esame di Stato. Aspetti organizzativi L’Istituto Aleandri, nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa in corso, per i PCTO prevede la seguente ripartizione del monte-ore: o indirizzi liceali: n. 30 ore per il III anno; n. 30 ore per il IV anno; n. 30 ore per il V anno; o indirizzi tecnici: n. 50 ore per il III anno; n. 50 ore per il IV anno; n. 50 ore per il V anno; o indirizzi professionali: n. 70 ore per il III anno; n. 70 ore per il IV anno; n. 70 ore per il V anno; con possibilità di compensazione nei vari anni in caso di impossibilità a rispettare la sequenza. E’ importante che tutti gli studenti delle classi V svolgano attività di PCTO in vista dell’attribuzione del credito formativo (anche nel caso in cui lo studente abbia già effettuato il monte-ore previsto; a tal proposito si raccomanda che la documentazione prodotta, relativa a stage pregressi, sia esaustiva e non troppo datata, fino a un max di 2 anni scolastici indietro, pena la non convalida della stessa). Le attività di PCTO saranno precedute per tutti gli studenti da un corso di formazione e informazione tenuto dal Coordinatore didattico, dalla responsabile del progetto e da esperti delle politiche attive del lavoro.